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DECRETO RILANCIO - SUPER BONUS 110 %

Facciamo chiarezza!

DETRAZIONE FISCALE 110%, CESSIONE DEL CREDITO, SCONTO IN FATTURA

Ad oggi (02/06/2020) le uniche informazioni certe sul cosiddetto superbonus del 110% per lavori di efficientamento energetico e sismabonus sono contenute nel Decreto Legge 20/05/2020 (Decreto Rilancio). Nello specifico, al Titolo VI – art.119 si stabiliscono alcuni aspetti generali, in attesa dei regolamenti attuativi; tentiamo di riassumerli e commentarli per fare un po’ di chiarezza.

Innanzitutto è necessario dire che allo stato attuale delle cose il superbonus NON è ancora attivo, in quanto mancano le regole attuative (Agenzia delle Entrate e MISE) per poterlo applicare!

La detrazione maggiorata del 110% si applica ai casi riportati all’articolo 14 del D. L. 04/06/2013, n. 63, convertito dalla L. 03/08/2013, n. 90, ovvero agli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), rientranti nei seguenti MACRO-INTERVENTI, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo:

  1. Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.Ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 per n° unità immobiliari che compongono l’edificio.Materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
  2. PARTI COMUNI CONDOMINI: Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.Ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 per n° unità immobiliari che compongono l’edificio.Riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  3. EDIFICI UNIFAMILIARI: Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.Ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000.Riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il Bonus è riconosciuto per spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato D. L. 04/06/2013, n. 63, convertito dalla L. 03/08/2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei MACRO-INTERVENTI.

Esempio: se intervento su un edificio unifamiliare ed eseguo la sostituzione del generatore di calore esistente con una caldaia a condensazione ed installo la termoregolazione evoluta, ottengo la detrazione fiscale del 65% prevista dall’ECOBONUS; se invece, contestualmente, eseguo il cappotto delle pareti perimetrali con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, ottengo la detrazione maggiorata del 110% sia per l’intervento di coibentazione che per l’intervento di sostituzione di caldaia.

Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, se eseguiti congiuntamente ai MACRO-INTERVENTI, potranno usufruire della detrazione del 110%, con i seguenti limiti di spesa:

  • per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo (ai sensi D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000 e nel limite di spesa di €/kWp 2.400;
  • per interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica (ai sensi D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000 e nel limite di spesa di €/kWp 1.600.

La detrazione del Super BONUS è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e nel limite di spesa di €/kWh 1.000.

Condizione per accedere alla detrazione maggiorata è la cessione al GSE dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non auto-consumata.

Anche gli interventi di installazione di colonnine elettriche per la ricarica di autoveicoli in edifici sono detraibili al 110%, sempreché eseguiti congiuntamente ai MACRO-INTERVENTI.

Gli interventi, per accedere al Super BONUS, devono assicurare, anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo elettrico, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio; dove non possibile (classi A2 e A3 ante-operam), il conseguimento della classe energetica più alta. La dimostrazione del miglioramento deve essere certificata da tecnico abilitato attraverso la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica ante e post operam.

Gli inteventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del citato D. L. 04/06/2013, n. 63, convertito dalla L. 03/08/2013, n. 90 (SISMABONUS) godranno dell’aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

I soggetti che possono effettuare gli interventi ed usufruire del superbonus sono:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, su abitazioni unifamiliari principali;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Chi intende cedere il credito a terzi o sfruttare lo sconto in fattura deve richiedere il visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di legge per lo sfruttamento della detrazione ai soggetti preposti (Dottori Commercialisti, Ragionieri, Periti Commerciali, Consulenti del lavoro, Centri di Assistenza Fiscale, ecc.). I dati verranno comunicati esclusivamente per via telematica, secondo le modalità attuative che l’Agenzia delle Entrate rilascerà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Per gli interventi di efficientamento energetico, inoltre, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, saranno stabilite, dal MISE, le modalità di trasmissione all’ENEA della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Per gli interventi di cui al SISMA BONUS, invece, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, asseverano l’efficacia della riduzione del rischio sismico.

Le sanzioni amministrative, per attestazioni e asseverazioni infedeli, vanno da € 2.000 a € 15.000, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I soggetti che asseverano gli interventi devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzate e, comunque, non inferiore a € 500.000.

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