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ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA APPARTAMENTO STAGIONALE

Un Architetto chiede: per un intervento di ampliamento di edificio ad uso estivo, con realizzazione di n.2 appartamenti dotati solo di pompe di calore aria-aria monosplit autonome, sono obbligato alla redazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica da allegare alla Dichiarazione di Fine Lavori?

Le unità immobiliari di nuova realizzazione sono configurabili nella categoria E.1(2) “abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili” secondo il D.P.R. 412/1993.

Per capire se questa casistica è soggetta all’obbligo richiesto è necessario analizzare quanto contenuto nel D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni; nell’art.3 si elencano le esclusioni all’applicazione del decreto:

  • gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del Decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

L’Appendice A del D.M. 26/06/2015 – Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici integra i casi di esclusione, comprendendo:

  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al  momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
    • agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
  • i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Il caso oggetto del quesito non rientra tra le casistiche di esclusione, quindi è necessario rispettare quanto imposto dall’art.8 del Decreto, cioè l’obbligo di redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato. Il Direttore dei Lavori è tenuto ad attestare “La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1“, ovvero la conformità alla relazione di progetto sulle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico negli edifici.

Anche nel caso non fossero presenti impianti di climatizzazione invernali il MISE ha chiarito, nelle FAQ del 21/10/2015, che negli edifici residenziali si svolgono i calcoli simulando gli impianti, qualora inesistenti. Il D.M. 26/06/2015 – Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, nel par.2.1 dell’Allegato 1, afferma infetti che “Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

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